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Redazione e Invio Fattura Elettronica

Introduzioni

Corte d’Appello di Milano - Ufficio Liquidazioni e Mod. 1/A/SG

FAQ sulla fattura elettronica - Elaborate da Silvana Caputo (Funzionario contabile)

Obiettivo di queste FAQ è quello di fornire ai titolari di partita IVA (persone fisiche, studi associati e società), in favore dei quali sono stati emessi provvedimenti di liquidazione per compensi in materia di spese di giustizia, una guida per orientare la redazione e l’invio della fattura elettronica.

L’idea è nata dalla consapevolezza che oltre a dare evidenza alla funzione sociale dell’azione amministrativa è necessario dotarsi di strumenti efficaci volti ad aiutare a sciogliere i numerosi dubbi che si annidano sulla fattura elettronica viste le domande e le risposte più frequenti che vengono poste all’ufficio e soprattutto sulla base di un’analisi svolta sulle motivazioni che hanno portato l’Ufficio mod. 1/A/SG a rifiutare le fatture, comportando un inevitabile allungamento della procedura amministrativo/contabile.

Le FAQ ovviamente potranno essere aggiornate nel corso del tempo.

Quali sono i codici identificativi della Corte d’Appello di Milano – Spese di giustizia per l’invio della fattura elettronica?

Il codice dell’Amministrazione destinataria (IPA) della Corte di Appello di Milano è 2L02D9.

Il codice fiscale della Corte di Appello di Milano è  80131770150.

La denominazione del cessionario da utilizzare è la seguente: CORTE D’APPELLO DI MILANO

I dati relativi alla sede sono Via Freguglia, 1- 20122 Milano (MI).

Cosa devo inserire nei dati del cedente/prestatore?

Si consiglia vivamente di indicare il codice fiscale, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica non certificata e l’indirizzo al quale inviare ogni comunicazione (l’ufficio aggiorna l’anagrafica sulla base dei dati riportati in fattura).

Una attenzione particolare va prestata nella indicazione del Regime fiscale:

· Regime ordinario RF01

· Regime dei minimi RF02

Cosa inserisco nei dati generali del documento?

La tipologia del documento sarà la seguente:

· TD01 per la fattura

· TD04 per la nota di credito

Nell’importo totale documento si ritiene di inserire l’importo totale della fattura al lordo della eventuale ritenuta di acconto.

Cosa bisogna indicare in fattura se è soggetta ad imposta di bollo?

Nel caso di fattura emessa da soggetti che aderiscono al regime fiscale dei “contribuenti minimi” è necessario compilare il campo numero bollo che deve indicare la dicitura DM-17 giugno 2014.

Il campo importo bollo, invece, deve indicare la misura dell’imposta di bollo, che attualmente è pari ad € 2,00. Tale importo non deve essere caricato sul totale della fattura a titolo di rimborso, infatti, nei rapporti con lo Stato, l’imposta di bollo è a carico del cedente-fornitore.

Cosa inserisco nella causale?

Nella causale della fattura elettronica DEVONO essere indicati il numero di istanza SIAMM, il numero di RGA e il nominativo della parte assistita (solo per i difensori). Tali dati sono reperibili sulla piattaforma SIAMM e sono indispensabili per individuare l’istanza di liquidazione fatturata.

Questa Corte rifiuterà le fatture senza indicazione di almeno uno dei predetti dati che consentono di individuare in maniera inequivocabile la istanza SIAMM fatturata.

Come si calcola la ritenuta di acconto?

L’imponibile della ritenuta di acconto è dato dall’importo del compenso liquidato comprensivo delle spese liquidate con esclusione delle spese documentate esenti.

Esempio di ritenuta di acconto sulla fattura con le sole spese generali:

onorari € 100,00 spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 15,00

totale imponibile € 115,00

ritenuta di acconto 20% su onorari e spese € 23,00

Come si calcola la cassa previdenziale?

Nel caso di Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali l’aliquota è del 4%

l’imponibile previdenziale è dato dall’importo del compenso liquidato comprensivo delle spese liquidate con esclusione delle spese documentate esenti.

Nell’esempio di cui sopra l’importo è pari ad € 4,60. 

Cosa si indica nelle linee di dettaglio della fornitura?

Le linee di dettaglio possono essere le seguenti:

· Onorario e/o indennità

· Rimborso delle spese imponibili

· Rimborso delle spese esenti

Nel valore totale indicare l’importo totale relativo alla causale a cui l’importo si riferisce.

Nella voce “Soggetta a ritenuta” indicare “SI” se il valore totale della linea è soggetto a ritenuta di acconto.

La linea relativa al Rimborso delle spesi esenti nella “Natura operazione” indicare “esente”.

Che cosa si indica nella voce Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura?

Una attenzione particolare va prestata a questa voce, molte fatture sono rifiutate perché questa voce è spesso errata.

Il totale imponibile/importo è dato dalla somma degli onorari/indennità, dal rimborso delle spese imponibili e dagli oneri previdenziali (es. la cpa).

Se in fattura vi è una linea dedicata al rimborso delle spese esenti, i dati di riepilogo per aliquota IVA e natura dovranno contenere anche una sezione dedicata alle spese esenti con la seguente indicazione:

Aliquota IVA(%): 0.00

Natura operazioni: N4 (esenti)

Totale imponibile/importo: importo della spesa esente da rimborsare

Totale imposta: 0.00.

“Split payment “

Il  Decreto legge 87 del 2018, art. 12, co.2, abolisce lo split payment per i liberi professionisti, cioè il meccanismo di scissione del pagamento dell’Iva per le prestazioni di servizi rese alle PA,  che li ha coinvolti dal 1 luglio 2017. Quindi la scissione dell'iva non è più applicata per le persone fisiche e gli studi associati sulle fatture con data a partire dal 15/07/2018 (come indicato nel comma 2) del decreto sopra citato. Resta ferma  per i soggetti privi di ritenuta d’acconto già  assoggettati allo split payment dal 1 gennaio 2015.

Cosa succede se l’ufficio rifiuta una fattura elettronica?

Nel caso in cui l’ufficio invii una ricevuta di rifiuto relativa alla fattura elettronica emessa, non occorre emettere nota di credito elettronica a storno della fattura; basterà emettere nuovamente la fattura con le correzioni.

La nota di credito va emessa solamente nel caso in cui l’ufficio accetti la fattura (inviando ricevuta di accettazione) e successivamente contatti il Cliente segnalando che la fattura, seppur accettata, non va bene. Stessa cosa può avvenire quando si riceve una ricevuta per decorrenza dei termini.

· Rifiuto attraverso la “Notifica di esito” negativa: in questo caso il rifiuto viene comunicato al trasmittente direttamente da SDI con il dettaglio dell’errore.

· Rifiuto successivo all’accettazione o decorrenza dei termini: l’ufficio PA dopo aver accettato la fattura, in maniera “implicita” (per decorrenza dei termini, ovvero trascorsi 15 giorni senza alcuna comunicazione di esito positivo o negativo), oppure “esplicita” (con notifica di esito positiva), potrebbe rendersi conto di un errore e contattare in modo diretto il trasmittente (via pec, telefono o simili) con la richiesta di una nota di credito (sempre in formato fattura elettronica).

Cosa deve fare il trasmittente nei due casi di rifiuto sopracitati?

Rifiuto attraverso la “Notifica di esito” negativa.

Nel caso in cui si riceva una Notifica di esito negativo da parte dell’ufficio PA destinatario tramite SdI si dovrà procedere alla correzione e al reinvio della fattura elettronica ricordandosi di:

1. Mantenere la medesima data;

2. Mantenere il medesimo n° fattura;

3. NON utilizzare il medesimo numero progressivo del file.

Rifiuto successivo all’accettazione o decorrenza dei termini

Può capitare che l’ufficio PA destinatario si renda conto di un errore nella fattura dopo l’accettazione (implicita o esplicita) e contatti in modo diretto il trasmittente (via pec, telefono o simili) con la richiesta di una nota di credito con fattura elettronica. In questo caso la procedura migliore da seguire per una rapida soluzione sarà:

1. Emettere una nota di credito (sempre in formato fattura elettronica) a storno totale della

fattura elettronica errata;

2. Riemettere la nuova fattura elettronica con le correzioni richieste, ricordandosi di:

· NON mantenere la data della fattura elettronica errata;

· NON mantenere il numero della fattura elettronica errata;

· NON utilizzare il medesimo numero progressivo del file.

Ho inviato una fattura elettronica cosa succede?

Si possono verificare diverse situazioni:

a) il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste;

b) in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente);

c) nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario

(Amministrazione o terzo ricevente);

d) nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una ricevuta di consegna della fattura elettronica;

e) nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una notifica di mancata consegna;

f) per ogni fattura elettronica recapitata al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il SdI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente), di inviare

· una notifica di accettazione/rifiuto della fattura;

· una notifica di decorrenza dei termini se entro il termine dei 15 giorni suddetto il SdI non

riceve alcuna comunicazione.

In tale ultima ipotesi la fattura s’intende accettata e sarà cura dell’Amministrazione

contattare il fornitore nel caso in cui la fattura non dovesse essere corretta.

Fattura accettata e processata dall’Ufficio Mod 1/A/SG

Per la fattura accettata dall’Amministrazione per la quale sulla piattaforma SIAMM la istanza risulta nello stato PROVVEDIMENTO NETTO EMESSO la pratica è passata al Funzionario delegato per le spese di giustizia che provvederà all’effettivo pagamento.

Sarà inviato un avviso di pagamento all’indirizzo di posta elettronica del beneficiario della fattura.