Corte d’Appello di Milano - Ufficio Liquidazioni e Mod. 1/A/SG
FAQ sulla fattura elettronica - Elaborate da Silvana Caputo (Funzionario contabile)
Obiettivo di queste
FAQ è quello di fornire ai titolari di partita IVA (persone fisiche, studi
associati e società), in favore
dei quali sono stati emessi provvedimenti di liquidazione per compensi in
materia di spese di giustizia,
una guida per orientare la redazione e l’invio della fattura elettronica.
L’idea è nata dalla
consapevolezza che oltre a dare evidenza alla funzione sociale dell’azione
amministrativa è necessario
dotarsi di strumenti efficaci volti ad aiutare a sciogliere i numerosi dubbi
che si annidano sulla fattura elettronica
viste le domande e le risposte più frequenti che vengono poste all’ufficio e
soprattutto sulla base di un’analisi
svolta sulle motivazioni che hanno portato l’Ufficio mod. 1/A/SG a rifiutare le fatture,
comportando un inevitabile allungamento della procedura
amministrativo/contabile.
Le FAQ ovviamente
potranno essere aggiornate nel corso del tempo.
Il codice dell’Amministrazione
destinataria (IPA) della Corte di Appello di Milano è 2L02D9.
Il codice fiscale
della Corte di Appello di Milano è 80131770150.
La denominazione
del cessionario da utilizzare è la seguente: CORTE
D’APPELLO DI MILANO
I dati relativi alla
sede sono Via Freguglia, 1- 20122 Milano (MI).
Si consiglia
vivamente di indicare il codice fiscale, il numero di fax e l’indirizzo di
posta elettronica non certificata e l’indirizzo
al quale inviare ogni comunicazione (l’ufficio aggiorna l’anagrafica sulla base
dei dati riportati in
fattura).
Una attenzione
particolare va prestata nella indicazione del Regime
fiscale:
· Regime ordinario
RF01
· Regime dei minimi
RF02
La tipologia del
documento sarà la seguente:
· TD01
per
la fattura
· TD04
per
la nota di credito
Nell’importo totale
documento si ritiene di inserire l’importo totale della fattura al lordo della
eventuale ritenuta di
acconto.
Nel caso di fattura
emessa da soggetti che aderiscono al regime fiscale dei “contribuenti minimi” è necessario
compilare il campo numero bollo che deve indicare
la dicitura DM-17 giugno 2014.
Il campo importo
bollo, invece, deve indicare la misura dell’imposta di bollo, che attualmente è
pari ad € 2,00. Tale importo
non deve essere caricato sul totale della fattura a titolo di rimborso,
infatti, nei rapporti con lo Stato, l’imposta
di bollo è a carico del cedente-fornitore.
Nella causale della fattura elettronica DEVONO essere indicati il numero di istanza SIAMM, il numero di RGA e il nominativo della parte assistita (solo per i difensori). Tali dati sono reperibili sulla piattaforma SIAMM e sono indispensabili per individuare l’istanza di liquidazione fatturata.
Questa Corte rifiuterà le fatture senza indicazione di almeno uno dei predetti dati che consentono di individuare in maniera inequivocabile la istanza SIAMM fatturata.
L’imponibile della
ritenuta di acconto è dato dall’importo del compenso liquidato comprensivo
delle spese liquidate con
esclusione delle spese documentate esenti.
Esempio di ritenuta
di acconto sulla fattura con le sole spese generali:
onorari € 100,00 spese generali ex
art. 13 (15% su onorari) € 15,00
totale
imponibile € 115,00
ritenuta
di acconto 20% su onorari e spese € 23,00
Nel caso di Cassa
Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali l’aliquota è
del 4%
l’imponibile
previdenziale è dato dall’importo del compenso liquidato comprensivo delle
spese liquidate con esclusione
delle spese documentate esenti.
Nell’esempio di cui sopra l’importo è pari ad € 4,60.
Le linee di
dettaglio possono essere le seguenti:
· Onorario e/o
indennità
· Rimborso delle
spese imponibili
· Rimborso delle
spese esenti
Nel valore totale
indicare l’importo totale relativo alla causale a cui l’importo si riferisce.
Nella voce “Soggetta
a ritenuta” indicare “SI” se il valore totale della linea è
soggetto a ritenuta di acconto.
La linea relativa
al Rimborso delle spesi esenti nella “Natura operazione” indicare “esente”.
Una attenzione particolare va prestata a questa voce, molte fatture sono rifiutate perché questa voce è spesso errata.
Il totale imponibile/importo è dato dalla somma degli onorari/indennità, dal rimborso delle spese imponibili e dagli oneri previdenziali (es. la cpa).
Se in fattura vi è una linea dedicata al rimborso delle spese esenti, i dati di riepilogo per aliquota IVA e natura dovranno contenere anche una sezione dedicata alle spese esenti con la seguente indicazione:
Aliquota IVA(%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: importo della spesa esente da rimborsare
Totale imposta: 0.00.
“Split payment “
Il Decreto legge 87 del 2018, art. 12, co.2, abolisce lo split payment per i liberi professionisti, cioè il meccanismo di scissione del pagamento dell’Iva per le prestazioni di servizi rese alle PA, che li ha coinvolti dal 1 luglio 2017. Quindi la scissione dell'iva non è più applicata per le persone fisiche e gli studi associati sulle fatture con data a partire dal 15/07/2018 (come indicato nel comma 2) del decreto sopra citato. Resta ferma per i soggetti privi di ritenuta d’acconto già assoggettati allo split payment dal 1 gennaio 2015.
Nel caso in cui l’ufficio
invii una ricevuta di rifiuto relativa alla fattura elettronica emessa, non
occorre emettere
nota di credito elettronica a storno della fattura; basterà emettere
nuovamente la fattura con le correzioni.
La
nota di credito va emessa solamente nel caso in cui l’ufficio accetti la
fattura (inviando ricevuta di accettazione) e successivamente
contatti il Cliente segnalando che la fattura, seppur accettata, non va bene. Stessa
cosa può avvenire quando si riceve una ricevuta per decorrenza dei termini.
· Rifiuto
attraverso la “Notifica di esito” negativa: in questo caso il rifiuto viene
comunicato al trasmittente
direttamente da SDI con il dettaglio dell’errore.
· Rifiuto
successivo all’accettazione o decorrenza dei termini: l’ufficio PA dopo
aver accettato la fattura, in maniera
“implicita” (per decorrenza dei termini, ovvero trascorsi 15 giorni senza
alcuna comunicazione di
esito positivo o negativo), oppure “esplicita” (con notifica di esito
positiva), potrebbe rendersi
conto di un errore e contattare in modo diretto il trasmittente (via pec,
telefono o simili) con la
richiesta di una nota di credito (sempre in formato fattura elettronica).
Rifiuto attraverso la “Notifica di esito” negativa.
Nel caso in cui si
riceva una Notifica di esito negativo da parte dell’ufficio PA destinatario
tramite SdI si dovrà procedere
alla correzione e al reinvio della fattura elettronica ricordandosi di:
1. Mantenere la
medesima data;
2. Mantenere il
medesimo n° fattura;
3. NON
utilizzare
il medesimo numero progressivo del file.
Rifiuto successivo all’accettazione o decorrenza dei termini
Può capitare che l’ufficio PA destinatario si renda conto di un errore nella fattura dopo l’accettazione (implicita o esplicita) e contatti in modo diretto il trasmittente (via pec, telefono o simili) con la richiesta di una nota di credito con fattura elettronica. In questo caso la procedura migliore da seguire per una rapida soluzione sarà:
1. Emettere una nota di credito (sempre in formato fattura elettronica) a storno totale della
fattura elettronica errata;
2. Riemettere la nuova fattura elettronica con le correzioni richieste, ricordandosi di:
· NON mantenere la data della fattura elettronica errata;
· NON mantenere il numero della fattura elettronica errata;
· NON utilizzare il medesimo numero progressivo del file.
Si possono
verificare diverse situazioni:
a) il SdI, ricevuto
correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le
verifiche previste;
b) in caso di
controlli con esito negativo, il SdI invia una
notifica di scarto al
soggetto trasmittente (fornitore o terzo
trasmittente);
c) nel caso di
esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al
destinatario
(Amministrazione o
terzo ricevente);
d) nel caso di buon
esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente (fornitore o
terzo trasmittente) una
ricevuta di consegna della
fattura elettronica;
e) nel caso in cui,
per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non
fosse possibile invia al
soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una
notifica di mancata consegna;
f) per ogni fattura
elettronica recapitata al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il
SdI permette all’Amministrazione,
entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al soggetto
trasmittente (fornitore o terzo trasmittente), di inviare
· una notifica di
accettazione/rifiuto della fattura;
· una notifica di
decorrenza dei termini se entro il termine dei 15 giorni suddetto il SdI non
riceve alcuna
comunicazione.
In
tale ultima ipotesi la fattura s’intende accettata e sarà cura dell’Amministrazione
contattare il
fornitore nel caso in cui la fattura non dovesse essere corretta.
Per la fattura accettata dall’Amministrazione per la quale sulla piattaforma SIAMM la istanza risulta nello stato PROVVEDIMENTO NETTO EMESSO la pratica è passata al Funzionario delegato per le spese di giustizia che provvederà all’effettivo pagamento.
Sarà inviato un avviso di pagamento all’indirizzo di posta elettronica del beneficiario della fattura.