Informazioni Generali | In presenza di condanne pronunciate a fronte di norme, successivamente, depenalizzate, abrogate o sottoposte ad annullamento da parte della Corte Costituzionale, si può far richiesta al Giudice dell'esecuzione competente per ottenere la revoca della sentenza o del decreto irrevocabili. Vale la pena ricordare che l'aver presentato domanda di revoca non comporta la sospensione l'esecuzione; infatti è solo a seguito del provvedimento del Giudice che cessa ogni effetto penale con la relativa cancellazione della sentenza o decreto nel registro del Casellario Giudiziario. Il provvedimento del Giudice dell'esecuzione è trasmesso d'ufficio a tutti gli altri enti cui era già stata fatta comunicazione in sede di esecuzione del provvedimento, sentenza o decreto penale. Per richieste di revoca riguardanti più provvedimenti emessi da Giudici di pari grado sarà competente quel Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Nel caso di richiesta riguardante provvedimenti emessi da Giudici di grado differente, se il provvedimento è stato confermato o riformato solo in relazione alla pena, è competente il giudice di primo grado; se invece, vi è stata riforma sostanziale (la modifica della sola pena non costituisce riforma), è competente il Giudice d'appello. Gli interessati, anche nel caso di minori, possono produrre istanza allegando copia del provvedimento con il quale il Giudice dell'Esecuzione revoca la sentenza o il decreto penale di condanna dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 673 c.p.p.) ed ottenere così l'aggiornamento dei dati conservati negli archivi del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno (legge 01 aprile 1981, n. 121 – art. 10, 3° comma). |
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