Ufficio del Giudice di Pace di Milano

Come fare per


Richiesta copie atti in materia civile
DESCRIZIONE

E' la richiesta per ottenere copia di un atto, contenuto in un fascicolo processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza, verbale di conciliazione). Le copie possono essere:

  • Semplici: sono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell’atto. Queste copie non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità apposta dalla cancelleria;
  • Autentiche: servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti presso altre amministrazioni pubbliche. Hanno lo stesso valore legale dell’atto o provvedimento originale;
  • In forma esecutiva: per le sentenze e gli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l’esecutorietà (ossia la possibilità di poter procedere all’esecuzione forzata), le copie vengono rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta “formula esecutiva” da parte del cancelliere.
NORMATIVA
  • Artt. 743,744,745 Codice di procedura civile
  • Art. 66 DPR 26 aprile 1986 n. 131 e ss.mm ed integrazioni
DOVE SI RICHIEDE
  • Le copie degli atti e verbali di causa alle Cancellerie Civili (1° Piano);
  • Le copie dei decreti ingiuntivi all’Ufficio Decreti Ingiuntivi (Piano Terra, stanza 6);
  • Le copie delle sentenze all’Ufficio Sentenze (Piano Terra, stanza 9 bis).
CHI LO PUĂ’ RICHIEDERE

Chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.

Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.

Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia originale in forma esecutiva.

COSA OCCORRE

L’istanza per il rilascio delle copie è effettuata tramite la modulistica presente in ufficio e online al seguente indirizzo:   www.ca.milano.giustizia.it/GDP_milano/gdp_mi_modulistica.aspx.

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00.

Allo sportello occorre consegnare le marche per l’autenticazione delle copie.

QUANTO COSTA

Per il rilascio di copia di un atto occorre pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, urgente/non urgente) e al numero di pagine che compongono l’atto (vedi: TABELLA DIRITTI DI COPIA d.m. 4-7-2018).

Le copie conformi sono esenti dai diritti di copia nel caso di opposizione a sanzioni amministrative e di cause il cui valore non supera € 1.033,00.

TEMPO NECESSARIO
  • Copie urgenti entro 3 giorni (con i diritti triplicati).
  • Copie non urgenti entro 7 gg.