DESCRIZIONE | E’ la richiesta per ottenere copia di un atto, contenuto in un fascicolo processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza, verbale di conciliazione). Le copie possono essere: • Semplici, sono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto; • Autentiche, sono munite della certificazione di conformità all'originale; • In forma esecutiva, per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà. |
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CHI LO PUĂ’ RICHIEDERE | Le parti e i loro difensori. Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva. Ulteriori copie possono essere richieste, solo se ricorrono giusti motivi, dalla parte che ne ha diritto previa autorizzazione da parte del Capo dell'Ufficio Giudiziario (Giudice di Pace Coordinatore). |
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