Ufficio Nomina Presidenti di Seggio

Competenze


  • Gestione Albo delle Persone idonee alla funzione di Presidente di seggio elettorale

  • Nomina Presidenti di seggio

  • Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali

  • Vidimazione moduli utilizzati per la raccolta delle firme

  • Autorizzazioni per autentiche firme in materia elettorale.


COMPETENZE E FUNZIONI


L’ufficio elettorale si occupa della tenuta ed aggiornamento dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, istituito con legge n. 53 del 21 marzo 1990.


L’ufficio cura, altresì, per tutto il distretto della Corte d'Appello di Milano, gli adempimenti relativi alla nomina dei presidenti di seggio in occasione delle varie consultazioni elettorali.


Si occupa, inoltre, delle attività connesse alla costituzione delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali e alle successive modificazioni.


Di competenza dell’Ufficio è anche l’attività di vidimazione dei fogli di raccolta delle firme per i Referendum previsti dalla Costituzione e per le leggi di iniziativa popolare


Il Presidente delegato provvede altresì ad autorizzare Funzionari e Direttori amministrativi per l’autenticazione delle firme nei procedimenti elettorali.


1)UFFICIO NOMINA PRESIDENTI DI SEGGIO


Nomina Presidenti di Seggio


o   Iscrizione all'albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio elettorale


Entro il mese di ottobre di ogni anno i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possono presentare al Comune domanda di iscrizione all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale. clicca qui per aprire il modulo (solo per i residenti nel Comune di Milano)


La domanda è esente da qualsiasi marca o diritto.


Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Comuni provvedono a trasmettere alla Corte d’Appello la revisione periodica dell’albo, mediante aggiornamento dei dati esistenti, nuove iscrizioni e cancellazioni


I presidenti degli ordini professionali, possono proporre, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l’incarico di presidente di seggio elettorale (con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell’art. 38 del T.U. n. 361 del 1957 e nell’art. 23 del T.U. n. 570 del 1960).clicca per i link: 



o   Cause di esclusione dalle funzioni di presidente di seggio (art. 38 D.P.R. 361/1957, art. 23 D.P.R 570/1960, art. 1492 D.Lgs. 66/2010 - Codice dell'ordinamento militare ):


Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione:



  • coloro che, alla data delle elezioni, abbiano  superato il 70° anno di età;

  • i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;

  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

  • i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.


o   La cancellazione dall’albo


Il Presidente della Corte d'Appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:



  1. a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

  2. b)  di  coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio  elettorale,  non  le  abbiano  svolte  senza  giustificato motivo;

  3. c)  di coloro  che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo  anche  non definitiva;

  4. d)  di  coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel  titolo  VII  del testo  unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

  5. e)  di  coloro  che,  sulla  base  di segnalazione effettuata dai presidenti degli  uffici  immediatamente  sovraordinati  agli  uffici elettorali   di   sezione,   e comunque  denominati,  si  sono  resi responsabili di gravi inadempienze.


    Le  operazioni  di  cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto,  dal  presidente della Corte d'Appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati.


Nel caso di gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio, su segnalazione degli Uffici sovraordinati, verrà avviata la procedura di cancellazione dall'Albo notiziandone l'interessato, secondo quanto previsto dalla legge 241/90. Il Presidente di seggio che subisce il provvedimento di cancellazione potrà  accedere alla documentazione amministrativa (clicca qui per il modulo per l'accesso alla documentazione amministrativa).


o   Nomina dei presidenti di seggio (art. 35 D.P.R. 361/1957, art. 20 D.P.R570/1960, art. 1 L. 53/1990)


La nomina dei presidenti di seggio è effettuata con decreto del Presidente della Corte d’Appello (o un suo delegato) entro il trentesimo giorno precedente a quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all’ufficio,  ovvero inclusi nell’albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio elettorale.


Il decreto di nomina viene notificato al cittadino nominato. Gli elenchi dei presidenti di seggio nominati sono trasmessi al Sindaco e al Prefetto territorialmente competente.


Normativa di riferimento



o   Obbligatorietà della funzione (art. 40 D.P.R. 361/1957, art. 24 D.P.R 570/1960)


L'Ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali.


o   Modalità di rinunzia all'ufficio di presidente di seggio


L'eventuale istanza di esonero dall'incarico per gravi motivi, indirizzata al Presidente della Corte di Appello, andrà trasmessa con urgenza, unitamente al decreto di nomina, per il tramite del Comune di residenza. o direttamente alla Corte d’Appello di Milano all’indirizzo mail nomine.preseggielettorali.ca.milano@giustizia.it (clicca qui per il modulo di rinunzia)


La stessa dovrà essere debitamente documentata (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione attestante l'eventuale incompatibilità).
All’eventuale sostituzione provvede il Presidente della Corte con apposito decreto .


o   Modalità di presentazione della dichiarazione di disponibilità


I cittadini inseriti nell'Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio possono comunicare all'ufficio elettorale della Corte d'Appello la propria disponibilità a svolgere l'incarico di presidente  per la singola tornata elettorale, a mezzo posta elettronica (nomine.preseggielettorali.ca.milano@giustizia.it) ordinaria (clicca qui per il modulo di disponibilità).


o   Pagamento degli onorari


Al presidente di seggio spettano gli onorari stabiliti per legge e che verranno liquidati dal Comune ove è ubicata la sezione elettorale ove si è svolta la funzione. L'articolo 9, comma 2, della LEGGE 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli Uffici Elettorali di sezione di cui alla LEGGE 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.


o   Permessi di lavoro


Il D.p.r. 30 marzo 1957, n. 361,all'art.119 comma 1, stabilisce che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. In proposito, l'art. 1 della Legge 29 gennaio 1992, n. 69 specifica che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.


     Normativa di riferimento



Nel sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo http://www.interno.it potranno essere consultate le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.


2) COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI


In materia di Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali l’Ufficio si occupa delle attività relative alla loro costituzione e successive modifiche nonché alle sostituzioni di componenti anche in via temporanea.


Le Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali sono costituite, con decreto del Presidente della Corte d’appello (o un suo delegato), ogniqualvolta viene rinnovato il Consiglio Provinciale (art. 21 D.P.R. 223/1967). L’art. 1 comma 16 dell L. 56/2014  stabilisce che “ le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni”. Il Ministero dell’Interno ha formulato parere ritenendo che il consiglio metropolitano subentri immediatamente al consiglio provinciale nella funzione di designazione dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali


Normativa di riferimento


o   D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e succ. modif. ed integ.;


o   D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51;


o   D.L. 11 aprile 2011, n. 37, art. 1.


o   Art. 1 comma 16, primo e terzo periodo , L. 56 del 7 aprile 2014


Ministero dell’Interno Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali Circolare n. 2600/L. 1° febbraio 1986.


3) VIDIMAZIONE MODULI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA FIRME


Ai sensi degli artt. 7 C. 4 e 49 della legge 352/70, i fogli da utilizzare per la raccolta delle firme in caso di referendum previsti dalla Costituzione e di  iniziativa legislativa del popolo devono essere presentati alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari per la vidimazione. Laddove siano presentati alla Corte d’Appello, l’Ufficio ricevente provvederà a apporre il propio bollo, la data e la firma del funzionario preposto. I fogli vidimati saranno riconsegnati ai promotori entro 2 giorni.


 Normativa di riferimento


o   Legge 25 maggio 1970 n. 352


 4) AUTORIZZAZIONI PER AUTENTICHE FIRME IN MATERIA ELETTORALE


L’art. 14 della legge 53/1990, come modificato dalle successive leggi 130/1998 e L. 130/1999, attribuisce la competenza in materia di autenticazione delle firme nei procedimenti elettorali, tra gli altri, ai cancellieri delle Corti d’Appello, dei Tribunali e ai segretari delle Procure della Repubblica. La circolare del Ministero della Giustizia Prot. 116/1/10509 del 29/09/2004 precisa che tale attività deve intendersi riservata alle posizioni economiche C1 e C2 (attuali funzionari e direttori di cancelleria).


Il Presidente delegato, su richiesta degli interessati e previo nulla osta della Prefettura, rilascia autorizzazione preventiva ai funzionari e direttori di cancelleria per lo svolgimento di attività di autenticazione fuori dall’orario di lavoro  e senza oneri economici a carico dell’Amministrazione.


Con provvedimento del 22 marzo 2012, il Presidente della Corte d’Appello di Milano ha delegato i Presidenti dei Tribunali del distretto, ciascuno nel proprio ambito territoriale, la competenza in merito alla procedura autorizzativa del personale in servizio presso i propri uffici


Normativa di riferimento


o   Legge 21 marzo 1990 n. 53 (art. 14)


o   Legge 28 aprile 1998 n. 130


o   Legge 30 aprile 19990n. 120


o   NOTA MINISTERO DELLA Giustizia 29/09/2004 prot. 116/1/10509/AM/GM/I

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