Descrizione | L’art. 54 della legge 354/75 stabilisce che al condannato che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione sia concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Sono valutati, ai fini della concessione, anche il periodo trascorso in custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
Con il decreto-legge 146/2013 è stata innalzata a settantacinque giorni la detrazione per ogni singolo semestre di pena scontata in carcere. Tale provvedimento ha carattere temporaneo (sarà in vigore fino al 24 dicembre 2015) e non trova applicazione in favore di quei soggetti condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis della legge 354/75, nonché l'integrazione di 30 giorni di riduzione di pena per ogni semestre trascorso in carcere, in relazione al quale sono stati concessi 45 giorni, sempre che il comportamento si sia mantenuto positivo e, sempre che, non si tratti di soggetti condannati per il 4 bis. |
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Dove si richiede? | Presso l’Area Trattamentale del Carcere se l’istanza è presentata dal detenuto.
Presso l’Ufficio di Sorveglianza (Cancelleria Liberazioni Anticipate, piano 1°, stanza 6) se l’istanza è presentata dal difensore. |
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Cosa occorre (documentazione, modulistica, etc.) | Istanza di liberazione anticipata con indicazione dei periodi per i quali viene chiesta la riduzione della pena, il n. SIEP della Procura di esecuzione e, se il soggetto interessato è in detenzione domiciliare o affidato al servizio sociale, il domicilio presso il quale si sta eseguendo la misura alternativa. |
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