Procure della Repubblica

L’articolo 2 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento Giudiziario, prevede che presso la Corte di Cassazione, le Corti di appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio del Pubblico Ministero.

Il successivo articolo 69 prevede che il Pubblico Ministero esercita le funzioni che la legge gli attribuisce.

L’articolo 70 precisa che le funzioni di Pubblico Ministero sono esercitate:

  • dal Procuratore generale presso la corte di cassazione,
  • dal Procuratore generale della Repubblica presso le corti di appello,
  • dal Procuratore della Repubblica presso i tribunali ordinari e per i minorenni.

Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica sono i capi dei rispettivi uffici ed esercitano le loro funzioni o delegando uno o più sostituti.

La materia è regolata, inoltre, dal Decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

Nei tribunali di maggiori dimensioni, il procuratore della Repubblica può essere affiancato da uno o più procuratori aggiunti (nel Distretto di Milano ciò si verifica solo nelle Procure di Milano e di Monza).

Il procuratore generale presso la corte d’appello è affiancato da un magistrato denominato avvocato generale.

In generale le funzioni del pubblico ministero sono indicate negli articoli 73 e seguenti dell’Ordinamento Giudiziario.

Il pubblico ministero:

  • veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;
  • promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza;
  • fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Il pubblico ministero ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia attribuita dalla legge ad altri organi.

Inoltre:

  • In materia penale il pubblico ministero inizia ed esercita l’azione penale (articolo 74 dell’Ordinamento giudiziario).
  • In materia civile ed amministrativa, il pubblico ministero esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge (articolo 75 dell’Ordinamento giudiziario).
  • Nei giudizi di cassazione, il pubblico ministero interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge (articolo 76 dell’Ordinamento giudiziario).

Gli articoli 77 e 78 dell’Ordinamento giudiziario prevedono, poi, che il pubblico ministero:

  • nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell’interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.
  • promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a questo complementari.
  • fa eseguire di ufficio, nei casi preveduti dalla legge, le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile.

Per reati particolarmente gravi (quali l’associazione di tipo mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), le funzioni di pubblico ministero sono attribuiti all’ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto; ciò è previsto:

  • dall’articolo 51 del codice di procedura penale,
  • modificato dall’articolo 3 del decreto legge 20 novembre 1991 n. 367, convertito in legge 20 gennaio 1992 n. 8,
  • ed integrato dalle disposizioni dell’articolo 102 della decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

In tal caso, l’ufficio del pubblico ministero distrettuale prende il nome di Direzione Distrettuale Antimafia (DDA).

Ai sensi della legge 18 marzo 2008, n. 48 sono altresì attribuiti all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del Distretto i reati attinenti la criminalità informatica e la pedopornografia online.

Infine, l'articolo 6 della stessa legge 20 novembre 1991, n. 367 ed il successivo ar-ticolo 103 del decreto legislativo sopra citato, hanno introdotto la direzione nazionale antimafia presso la procura generale della corte di cassazione, con funzioni di coordinamento (e, in taluni casi di intervento) nelle indagini riguardanti i reati attribuiti alle direzioni distrettuali antimafia d’Italia (art. 371 bis del codice di procedura penale).