Ottenere riconoscimento e attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri |
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A chi rivolgersi | Cancelleria Quinta Sezione Civile - Persone, Minori e Famiglia, Volontaria GiurisdizioneUbicazione: Via San Barnaba 50, 20122 Milano - MI Piano: 1° Stanza: 14 - 15 Attività svolte: Iscrizione a Ruolo e rilascio copie Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Telefono: 02/54332081
Note: LA PEC minori.famiglia.ca.milano@giustiziacert.it dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per : 1. Invio relazioni sociali ( in attesa che i Comuni si conformino alle disposizioni normative che prevedono lo sportello di prossimità su SICID come canale di deposito atti ); 2. Attività esclusivamente civile , ma solo qualora non sia possibile svolgere , come da normativa, l’attività mediante SICID.
Si invitano tutti gli operatori, gli utenti e gli avvocati di inviare le comunicazioni all'indirizzo e-mail di ufficio sez5.civile.ca.milano@giustizia.it e non agli indirizzi e-mail personali.
Per i procedimenti penali minorili visitare la pagina cancelleria sezione minori penale Personale Amministrativo:I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo - Maria Pia Perrone (Direttore Amministrativo)
- Cristina Chiaranda' (Cancelliere esperto)
- Anna Palmeri (Cancelliere esperto)
- Federica Calì (Tecnico di Amministrazione)
- Cristina Maniscalco (Assistente Giudiziario)
Incarico: Addetto
- Marilisa Bua (Addetto all'Ufficio del Processo)
Incarico: Addetto
- Eleonora Figliolia (Addetto all'Ufficio del Processo)
Incarico: Addetto
- Maria Teresa Indorante (Addetto all'Ufficio del Processo)
Incarico: Addetto
- Jennifer Stefania Machagua Gives (Addetto all'Ufficio del Processo)
Incarico: Addetto
- Roberta Martino (Addetto all'Ufficio del Processo)
Incarico: Addetto
- Marco Pandolfi (Addetto all'Ufficio del Processo)
Incarico: Addetto
- Giorgia Renda (Addetto all'Ufficio del Processo)
Incarico: Addetto
- Elisa Secchiaroli (Addetto all'Ufficio del Processo)
Incarico: Addetto
- Natasha Velluto (Addetto all'Ufficio del Processo)
Incarico: Addetto
- Rossana Maria Evelina Carrara (Operatore Giudiziario)
- Giovanni Galleri (Operatore Giudiziario)
Cancelleria Centrale CivileUbicazione: Via Freguglia 1, 20122 Milano (MI) Piano: 3° Lato Porta Vittoria Stanza: Cancelleria Centrale Civile Attività svolte: Iscrizione a Ruolo e rilascio copie Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Telefono: 02/54333129
Personale Amministrativo:I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo - Eva Jackson (Funzionario Giudiziario)
- Massimiliano Saitz (Funzionario Giudiziario)
- Riccardo Zimmermann (Funzionario Giudiziario)
- Maria Libertella (Assistente Giudiziario)
- Giuseppa Gambino (Operatore Giudiziario)
- Maria Clelia Rotolo (Operatore Giudiziario)
- Enrico Bianchi (Operatore di Data Entry)
Incarico: Addetto
- Alessandra Della Torre (Operatore Giudiziario)
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Nota Importante |
E’ necessario distinguere tra:
- attuazione sentenze straniere in materia di famiglia e minori (iscritte in Centrale Civile, se il ruolo è contenzioso) e in Sezione persone minori e famiglia (se il ruolo è di Volontaria Giurisdizione);
- attuazione sentenze straniere in materia civile e commerciale iscritte in centrale civile ed assegnate alle altre sezioni ordinarie.
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Informazioni Generali | Riconoscimento di sentenze(art.64) e di provvedimenti stranieri (art.65) In base alla L. 31.05.1995 n.218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: - il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
- essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
- essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
- non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Hanno effetto in Italia anche i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.- Riconoscimento di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione (art.66)
I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunziati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.
- Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione e contestazione del riconoscimento (art.67)
In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
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A chi rivolgersi | Sezione delle Persone dei Minori e della Famiglia
Ubicazione: Via San Barnaba 50, 20122 Milano - MI
Piano: 1°
Stanza: 12, 13, 14, 15, 18
Telefono: 02 54333167
Orario: da lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Per Cancelleria Centrale Civile (Provvedimenti non in materia di famiglia)
Ubicazione: Via Fregluglia, 1 20122 Milano - MI
Piano: 3° (atrio Porta Vittoria)
Stanza: cancelleria Centrale Civile
Telefono: 02 54333129
Orario: da lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
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Documentazione richiesta | Chi è interessato può proporre ricorso presso la Cancelleria della Corte d'Appello Volontaria Giurisdizione. È dovuto il contributo unificato di € 98,00 e € 27,00 per diritti di notifica |
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