Per legge i cancellieri come altri funzionari della pubblica amministrazione possono autenticare firme su istanze o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (dichiarazioni di stato, fatti e qualità personali) così come prevede l'art. 21 comma 2 Testo Unico Documentazione Amministrativa 445/2000.
Soggetti all'autentica sono le istanze o dichiarazioni sostitutive che non hanno come destinatari gli organi delle pubbliche amministrazioni nè i gestori di pubblici servizi (ovvero, sono presentate ai medesimi, ma per la riscossione da parte di terzi di benefici economici) bensì soggetti o enti privati.
Deleghe e altre dichiarazioni di tipo negoziale:
Non possono essere autenticate dal cancelliere o altro pubblico ufficiale le dichiarazioni, le deleghe, le procure ad agire o altri atti di natura privatistica e che implicano impegni o dichiarazioni di volontà. Esse infatti non sono contemplate nel T.U. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa e pertanto sono sottratte alla competenza del funzionario.
L'autentica di tali atti resta riservata alla competenza notarile.
Fanno eccezione per consuetudine interpretativa dell'art. 21 citato, le deleghe aventi ad oggetto la riscossione da parte di terzi di benefici economici, perchè in sostanza sono considerate istanze rivolte ad una pubblica amministrazione per questo motivo possono essere autenticate anche dai funzionari. Si precisa che le deleghe al ritiro di atti o documenti depositati o rilasciati dalle pubbliche amministrazioni non sono soggetti ad alcuna autentica.
Non possono essere autenticate le firme apposte in calce a documenti in lingua non italiana (l'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere soggetto a traduzione giurata). |